ART. 1 - PRESUPPOSTI
Le procedure indicate nel presente disciplinare vengono attivate ogniqualvolta si
manifesti l’esigenza di procedere, immediatamente o in prospettiva, all’acquisizione di
risorse umane dall’esterno, ovvero per il conferimento di nuovi, diversi incarichi a soggetti
già dipendenti.
ART. 2 - PUBBLICITA’
Ogni informazione riguardante la procedura selettiva (contenuti e modalità di
presentazione delle istanze, requisiti, condizioni, convocazione candidati, tipologia del
rapporto e/o dell’incarico, risultati, ecc.) ed i contenuti maggiormente significativi del
rapporto di lavoro eventualmente instaurato, verrà fornita attraverso il portale aziendale.
Le informazioni medesime rimarranno pubblicate nei tempi e per un congruo periodo in
relazione della loro natura.
ART. 3 - COLLEGIO GIUDICANTE E MODALITA’ OPERATIVE
La valutazione dei candidati è affidata al Servizio Gestione Risorse Umane (o struttura
corrispondente) integrata, di volta in volta e se del caso, da uno o più esperti delle
materie inerenti le funzioni da svolgere, ovvero l’incarico da assegnare.
La stessa valutazione, che avverrà nelle forme definite dal collegio medesimo, esprimerà il
risultato dell’apprezzamento realizzato attraverso:
- esame dei curricula
- e/o colloquio
- e/o test
- e/o prove
- e/o ecc.
E’ compito del collegio giudicante redigere, al termine dei propri lavori, un sintetico
verbale da cui risultino le modalità operative e valutative adottate ed il giudizio attribuito
a ciascun candidato.
ART. 4 - NORMA DI SALVAGUARDIA E FINALE
Il personale a tempo determinato, in servizio alla data del presente disciplinare nelle varie
forme previste dall’ordinamento vigente alla data di assunzione (tempo determinato
diretto, interinale, apprendista, collaborazioni, ecc.) può essere confermato, a giudizio
della società, prescindendo dalle norme qui ora introdotte. Le stesse condizioni e
modalità sono estese al personale a termine “stagionale” (addetti al servizio pulizie nelle
scuole).
ART. 5 - DEROGHE
In attesa di svolgimento di selezione ovvero in caso di picchi operativi di breve durata può
essere instaurato un rapporto di lavoro a termine, nelle diverse forme previste
dall’ordinamento. Tali rapporti di lavoro avranno validità fino all’espletamento della
selezione e/o comunque per un massimo di sei mesi, senza possibilità di rinnovo. La
chiamata diretta si applica anche per la sostituzione del personale in malattia, infortunio,
ferie e aspettativa, inferiore a sei mesi. Il relativo rapporto non può eccedere quello riferito
all’assenza del dipendente sostituito.
ART. 6 - INCARICHI
Il conferimento di incarichi, intesi come mansioni da svolgere, verrà effettuato, e pertanto
reso esplicito in tutte le fasi rilevanti, esclusivamente nella procedura funzionale
all’instaurazione del rapporto in una delle diverse forme previste dall’ordinamento,
cosicchè nel corso del rapporto medesimo verranno applicati gli istituti della mobilità, in
coerenza alle disposizioni di specie contrattuali.